In base alla Legge n. 228 del 24 Dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 Dicembre 2012, si comunica che i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 dipendenti, possono utilizzare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi fino al 30 Giugno 2013 e non più fino al 31 Dicembre 2012.
L’art. 29 del D.Lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate e che fino alla pubblicazione del decreto interministeriale che stabilirà tali procedure, comunque non oltre il 30 giugno 2012, possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Le citate procedure standardizzate dovevano essere pubblicate con apposito decreto da emanare entro 18 mesi dal D.Lgs 81/08, un termine ampiamente scaduto. Nel caso che tale decreto non venga emanato anche i datori di lavoro delle piccole aziende dovranno dopo il 30/06/2012 procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e non potranno quindi più ricorrere all’autocertificazione e dovranno provvedere ad elaborare il regolare documento di valutazione dei rischi (DVR) con i criteri e le modalità indicati negli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo.
E’ cosa nota da tempo che gli organi di vigilanza ritengono necessario comunque allegare all’autocertificazione le relazioni sulle valutazione dei rischi, che pur essendo in forma semplificata devono essere esaustive.