L’accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2012 e pertanto entra in vigore il 26 gennaio 2012.
Di seguito segnaliamo alcune delle novità introdotte:
- tutte le imprese vengono classificate in tre categorie di rischio (basso, medio, alto)
- tutti i lavoratori devono partecipare ad una formazione generale e ad una formazione specifica di durata e contenuti sanciti dall’Accordo;
- sono stati definiti i contenuti e la durata per la formazione dei Datori di Lavoro che svolgono funzione di RSPP;
- sono stati introdotti i contenuti, la durata e le modalità per la formazione e l’aggiornamento per Dirigenti e preposti;
- i datori di lavoro sono tenuti a far frequentare ai dirigenti ed ai preposti i corsi di formazione con contenuti e modalità previste dall’accordo entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo;
- ciascun lavoratore, ciascun preposto, ciascun dirigente deve frequentare ogni 5 anni, un corso di aggiornamento della durata minima di 6 ORE;
- l’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo, dovrà essere realizzato entro 12 mesi;
- docenti interni ed esterni devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Formazione Generale: sono esplicitati i contenuti minimi della formazione rivolta a tutti i lavoratori, specificando la durata minima di 4 ore. Viene inoltre stabilito l’aggiornamento obbligatorio quinquennale di 6 ore.
Formazione Specifica: è introdotta sulla base della categoria di rischio (basso, medio, alto) dell’Azienda, con durata correlata di 4, 8 o 12 ore. Gli argomenti da svolgere durante la formazione si devono riferire anche ai rischi specifici aziendali e a quelli esplicitamente correlati alla mansione dei lavoratori. Anche per la formazione specifica viene introdotto l’aggiornamento quinquennale obbligatorio di 6 ore.
Formazione per Datori di Lavoro: la durata della formazione viene da oggi correlata al settore ATECO di appartenenza, quindi da un minimo di 16 ad un massimo di 48 ore. Viene inoltre stabilito l’aggiornamento obbligatorio quinquennale, la cui durata è correlata al rischio aziendale, ovvero di 6, 10 o 14 ore, valido anche per Datori di Lavoro attualmente in carica di RSPP.
Una importante innovazione riguarda l’inizio di nuove attività: il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti del RSPP deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio attività.
Formazione per i Dirigenti: l’Accordo introduce modalità d’indirizzo circa i contenuti e la durata minima della formazione per i Dirigenti:16 ore suddivise in 4 moduli, da completarsi nell’arco temporale di 12 mesi. Viene inoltre proposto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.
Formazione dei preposti: l’Accordo propone che la formazione obbligatoria abbia durata di 8 ore e l’aggiornamento periodico cadenza quinquennale, di durata pari a 6 ore.
E’ importante evidenziare che l’Accordo suggerisce di ripetere la formazione del preposto ogniqualvolta cambi il rapporto di preposizione.
Regola generale per Dirigenti, preposti e lavoratori neoassunti è che devono essere avviati a corsi di formazione anteriormente o contestualmente all’assunzione, in ogni caso il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Rimaniamo a disposizione per valutare insieme le Vs. necessità di integrazione delle attività formative fino ad oggi effettuate e per predisporre un piano formativo conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08, alla luce delle nuove indicazioni degli Accordi Stato – Regioni del 21/12/2011.