DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ATTIVITÀ SOTTO I 10 DIPENDENTI

In base alla Legge n. 228 del 24 Dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 Dicembre 2012, si comunica che i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 dipendenti, possono utilizzare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi fino al 30 Giugno 2013 e non più fino al 31 Dicembre 2012.

 

L’art. 29 del D.Lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate e che fino alla pubblicazione del decreto interministeriale che stabilirà tali procedure, comunque non oltre il 30 giugno 2012, possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Le citate procedure standardizzate dovevano essere pubblicate con apposito decreto da emanare entro 18 mesi dal D.Lgs 81/08, un termine ampiamente scaduto. Nel caso che tale decreto non venga emanato anche i datori di lavoro delle piccole aziende dovranno dopo il 30/06/2012 procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e non potranno quindi più ricorrere all’autocertificazione e dovranno provvedere ad elaborare il regolare documento di valutazione dei rischi (DVR) con i criteri e le modalità indicati negli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo.

E’ cosa nota da tempo che gli organi di vigilanza ritengono necessario comunque allegare all’autocertificazione le relazioni sulle valutazione dei rischi, che pur essendo in forma semplificata devono essere esaustive.

RISCHI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM): DAL 30 APRILE 2012 È OBBLIGATORIO VALUTARLI

POSTICIPATA DAL PARLAMENTO EUROPEO L’ ENTRATA IN VIGORE

Il 30 aprile 2012 scatta l’obbligo per tutte le aziende di dare pieno adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 nell’ambito del Titolo VIII (Capo I e Capo IV) in materia di campi elettromagnetici.

Le sorgenti di campi elettromagnetici nelle attività lavorative sono molteplici, quali ad esempio:

– forni fusori elettrici e ad induzione;
– saldature elettriche;
– magnetizzatori e smagnetizzatori industriali;
– antenne delle stazioni radio base;
– elettrolisi industriale;
– apparecchi a bassa e media frequenza;
– telefoni cellulari, cordless, carica batterie;
– sistemi di allarme e antitaccheggio;
– apparati luminosi (lampade);
– computer e attrezzature informatiche;
– utensili elettrici manuali e portatili.

Sebbene ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 la valutazione dei rischi avrebbe già dovuto riguardare TUTTI i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, l’applicazione dei disposti normativi specifici relativi ai campi elettromagnetici era finora sospesa.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici e l’obbligo dell’adozione delle idonee misure preventive e protettive per eliminare o minimizzare i rischi.

NUOVE PROCEDURE PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

L’accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2012 e pertanto entra in vigore il 26 gennaio 2012.

Di seguito segnaliamo alcune delle novità introdotte:

  • tutte le imprese vengono classificate in tre categorie di rischio (basso, medio, alto)
  • tutti i lavoratori devono partecipare ad una formazione generale e ad una formazione specifica di durata e contenuti sanciti dall’Accordo;
  • sono stati definiti i contenuti e la durata per la formazione dei Datori di Lavoro che svolgono funzione di RSPP;
  • sono stati introdotti i contenuti, la durata e le modalità per la formazione e l’aggiornamento per Dirigenti e preposti;
  • i datori di lavoro sono tenuti a far frequentare ai dirigenti ed ai preposti i corsi di formazione con contenuti e modalità previste dall’accordo entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo;
  • ciascun lavoratore, ciascun preposto, ciascun dirigente deve frequentare ogni 5 anni, un corso di aggiornamento della durata minima di 6 ORE;
  • l’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo, dovrà essere realizzato entro 12 mesi;
  • docenti interni ed esterni devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Formazione Generale: sono esplicitati i contenuti minimi della formazione rivolta a tutti i lavoratori, specificando la durata minima di 4 ore. Viene inoltre stabilito l’aggiornamento obbligatorio quinquennale di 6 ore.

Formazione Specifica: è introdotta sulla base della categoria di rischio (basso, medio, alto) dell’Azienda, con durata correlata di 4, 8 o 12 ore. Gli argomenti da svolgere durante la formazione si devono riferire anche ai rischi specifici aziendali e a quelli esplicitamente correlati alla mansione dei lavoratori. Anche per la formazione specifica viene introdotto l’aggiornamento quinquennale obbligatorio di 6 ore.

Formazione per Datori di Lavoro: la durata della formazione viene da oggi correlata al settore ATECO di appartenenza, quindi da un minimo di 16 ad un massimo di 48 ore. Viene inoltre stabilito l’aggiornamento obbligatorio  quinquennale, la cui durata è correlata al rischio aziendale, ovvero di 6, 10 o 14 ore, valido anche per Datori di Lavoro attualmente in carica di RSPP.
Una importante innovazione riguarda l’inizio di nuove attività: il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti del RSPP deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio attività.

Formazione per i Dirigenti: l’Accordo introduce modalità d’indirizzo circa i contenuti e la durata minima della formazione per i Dirigenti:16 ore suddivise in 4 moduli, da completarsi nell’arco temporale di 12 mesi. Viene inoltre proposto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

Formazione dei preposti: l’Accordo propone che la formazione obbligatoria abbia durata di 8 ore e l’aggiornamento periodico cadenza quinquennale, di durata pari a 6 ore.
E’ importante evidenziare che l’Accordo suggerisce di ripetere la formazione del preposto ogniqualvolta cambi il rapporto di preposizione.

Regola generale per Dirigenti, preposti e lavoratori neoassunti è che devono essere avviati a corsi di formazione anteriormente o contestualmente all’assunzione, in ogni caso il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.

Rimaniamo a disposizione per valutare insieme le Vs. necessità di integrazione delle attività formative fino ad oggi effettuate e per predisporre un piano formativo conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08, alla luce delle nuove indicazioni degli Accordi Stato – Regioni del 21/12/2011.

INCENTIVI FINO A 100.000 EURO DA PARTE DELL’INAIL ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

 

(in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’obiettivo fissato dall’Inail è quello di incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  Le imprese possono presentare progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L’incentivo che può essere fornito è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50%  dei costi del progetto. Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro, previsto solo per i progetti di investimento.  Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000  è possibile richiedere un’anticipazione del 50%.

Per l’anno 2011  l’INAIL ha stanziato 205 milioni di euro ripartiti in budget regionali.

Nel periodo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012  le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e le modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 105 (punteggio soglia).  

I parametri principali da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia sono la dimensione aziendale, la rischiosità dell’attività di impresa, il numero dei destinatari, la finalità, la tipologia ed efficacia  dell’intervento, con la ulteriore previsione di un bonus nel caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell’intervento.

Al termine dell’inserimento della domanda nella procedura informatica, le imprese, la cui domanda salvata abbia raggiunto il punteggio soglia, riceveranno un codice che identificherà in maniera univoca la domanda.

 Le domande inserite, alle quali è stato  attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on-line a partire dal 14 marzo 2012.  

L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito INAIL, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.
Entro  i 30 giorni successivi all’invio telematico, l’impresa deve trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, verrà predisposto quanto necessario all’erogazione del contributo.

Siamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.

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RIDUZIONE FINO AL 30% DEL PREMIO INAIL

Le aziende virtuose che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro possono richiedere una riduzione sino al 30% del tasso medio del premio assicurativo annualmente dovuto all’INAIL.

La riduzione della tariffa ha effetto per l’anno in corso in cui è stata presentata la domanda.

L’impresa deve presentare all’INAIL, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui ha effettuato gli interventi,  la specifica domanda predisposta dall’INAIL, anche in versione telematica.

L’impresa che ha presentato la domanda, come pre-condizione per l’accettazione, deve essere in possesso di tutti i requisiti di legge per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa (DURC), oltre che in regola con le disposizioni normative in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, deve aver attuato azioni di miglioramento classificate dall’istituto nazionale.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, sarà comunicato al Datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Siamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.